(massima n. 1)
In tema di finanziamento dei soci in favore della societā, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera giā durante la vita della societā e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilitā legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltā economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la societā č tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che č compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della societā, in grado di rilevare la situazione di crisi.