(massima n. 1)
Per integrare il delitto di attentato per finalitą terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen. č sufficiente il dolo diretto, ossia che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumitą di una o pił persone, quali beni protetti dalla norma, non essendo, invece, necessario il dolo intenzionale, rappresentato dalla specifica finalitą di uccidere o ledere, quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione.