(massima n. 1)
Per integrare il delitto di attentato per finalitā terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen., non č sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma č necessario che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumitā di una persona, quali beni protetti dalla norma.