(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di addestramento ad attivitā con finalitā di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalitā, č comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attivitā di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche.