(massima n. 1)
La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale.