(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi - senza significative cesure temporali - in epoca successiva, stante l'unitarietą strutturale del reato.