(massima n. 2)
Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi 'ex lege' alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata. La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. c.p. e 54, comma 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, c.p. in relazione alla misura della pena sospesa.