(massima n. 1)
n tema di responsabilitā da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato con citazione dell'ente responsabile dell'illecito, anche se nulla, č idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 160, comma secondo, cod. pen. e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.