(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, il rilievo da parte della Corte della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione comporta necessariamente, ai fini dell'esame dei capi della sentenza impugnata riguardanti gli interessi civili, in ipotesi di responsabilitą medica per omissione, l'annullamento di detta sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo preclusa alla Corte di cassazione, per i limiti connessi al giudizio di legittimitą, quanto all'accertamento del nesso di causalitą, la valutazione, da effettuarsi secondo il criterio del "pił probabile che non" a seguito della sentenza della Corte cost. n. 182 del 2021, del materiale probatorio raccolto.