(massima n. 1)
L'insorgenza di una patologia di tipo esclusivamente psichiatrico determina l'applicabilitā della disciplina prevista dall'art. 148 cod. pen. - che impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, se l'infermitā psichica č "tale da impedire l'esecuzione della pena" - e non, invece, di quella fissata dall'art. 147 cod. pen., che consente il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato che versa in condizioni di grave infermitā fisica.