(massima n. 1)
Il rifiuto del condannato, affetto da grave infermitą fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, cosģ da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo.