(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento dell'insolvibilitā del condannato - che costituisce il presupposto della conversione della pena pecuniaria, nella specie, in quella di libertā controllata - il pignoramento negativo pur potendo costituire prova sufficiente della predetta insolvibilitā non riveste, tuttavia, carattere di prova necessaria ed esclusiva, non sussistendo in "subiecta" materia alcuna gerarchia delle fonti di prova.