(massima n. 1)
E' escluso il diritto di recesso "ad nutum" del socio di societą per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della societą (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art. 2437, comma 3, c.c., della societą costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla societą e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 c.c. per le societą di persone, ove prevale l'"intuitus personae", ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle societą per azioni al mantenimento dell'integritą del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle societą di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.