(massima n. 1)
In tema responsabilitą dei sindaci ex art. 2407 c.c. per gli atti distrattivi compiuti dall'amministratore in danno della societą, l'esperibilitą della relativa azione non č subordinata alla prova dell'impossibilitą di ottenere dall'autore materiale dell'illecito la restituzione di quanto sottratto, poiché il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci sorge gią con l'accertamento dell'esistenza del fatto dannoso e della sua imputabilitą al danneggiante.