(massima n. 1)
In caso di cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della societą non sono dovuti i danni per revoca senza giusta causa, atteso che la nomina dei liquidatori non dą luogo ad una revoca (tacita o implicita) riconducibile al disposto dell'art. 2383, comma 3, c.c., venendo meno l'organo gestorio e la continuitą dell'amministrazione.