(massima n. 1)
Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attivitā di cui all'art. 2195 c.c., tra le quali rientrano quelle ausiliarie del mediatore e del procacciatore d'affari, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto, ma č necessario che sussista il requisito dell'abitualitā, da intendersi come attivitā stabile nel tempo con riguardo al periodo d'imposta.