(massima n. 1)
In materia di trasferimento d'azienda, il collegamento societario esistente tra cedente e cessionario non č ostativo all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. in quanto non č idoneo, di per sé, a far venire meno l'alteritā dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attivitā fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale