(massima n. 1)
In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuitą delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinitą debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerositą e della subordinazione.