(massima n. 1)
Gli artt. 2941 e 2942 c.c. non prevedono, quanto ai diritti del fallito verso i suoi debitori ovvero sui beni compresi nel fallimento, che, tra il fallito e i terzi, la prescrizione rimanga sospesa per la durata del fallimento, atteso che i diritti del fallito possono essere esercitati dal curatore, e, in caso di inerzia di quest'ultimo, il fallito č, in via eccezionale, legittimato ad agire per far valere i suoi diritti senza che i terzi possano opporgli la sua incapacitā processuale, prevista esclusivamente a tutela dell'interesse della massa dei creditori.