(massima n. 1)
La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entitą della pena, condizioni che l'imputato deve allegare producendo ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato.