(massima n. 1)
L'eccessiva gravositą della sanzione pecuniaria rispetto alle capacitą economiche del soggetto, quale presupposto dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 133-bis cod. pen., deve comportare una vera e propria impossibilitą, o quantomeno un'estrema difficoltą, di soddisfare la pena che la faccia apparire meritevole di riduzione.