(massima n. 1)
Il tutore della persona offesa interdetta a cagione di infermitā di mente, cosė come il genitore del minore infraquattordicenne, č legittimato ad esercitare il diritto di querela ai sensi dell'art. 120, comma secondo, cod. pen., indipendentemente dal fatto che l'infermitā sia o meno abituale.