(massima n. 1)
Le ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c. per la rinnovazione della garanzia reale, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell'iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell'affidamento dei terzi.