(massima n. 1)
Tra il privilegio industriale di cui al d.lgs. c.p.s. n. 1075 del 1947 e l'ipoteca immobiliare di diritto comune, non vi sono sufficienti elementi comuni, tali da indurre a ritenere applicabile al primo, in via analogica, il limite temporale di efficacia ex art. 2847 c.c. proprio della seconda, considerate, da un lato, la riferibilitā del privilegio industriale non solo a beni immobili, ma anche ai mobili e pure ad "altri diritti" (mentre l'ipoteca gravita su beni "specialmente individuati" e solo immobili, salvo rare eccezioni), dall'altro la presenza, nella sua articolazione strutturale, di un profilo (assente nel caso dell'ipoteca) "dinamico" nel suo oggetto, essendo riferibile anche ai beni che siano acquisiti dall'impresa finanziata nel corso del tempo, in sostituzione di quelli preesistenti e, non ultimo, la specifica destinazione del privilegio a "cautela" del credito agevolato per il sostegno e lo sviluppo delle imprese industriali, laddove l'ipoteca non ha causa nel perseguimento di peculiari finalitā di ordine economico.