(massima n. 1)
E' configurabile il concorso di persone nel reato e non il favoreggiamento reale nel caso di promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri, sussistendo un accordo preventivo col quale si realizza la partecipazione psichica in tale delitto sotto forma di istigazione, posto che si genera o si rafforza la determinazione dell'esecutore materiale, sicuro cosģ di conseguire il profitto dell'illecito.