(massima n. 1)
E' preclusa l'applicazione della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale dell'anterioritą della data di irrevocabilitą della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato.