(massima n. 1)
In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012), incombe sul creditore-attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il "debitor debitoris"; a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una societą ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della societą, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo.