Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3294 del 3 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della responsabilitā risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, non č sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalitā materiale, ma occorre altresė un criterio soggettivo di imputazione della responsabilitā relativo ad un addebito quantomeno colposo all'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale, in una controversia successoria fra un erede legittimo ed uno testamentario, aveva affermato la responsabilitā risarcitoria del primo per aver fatto apporre i sigilli ad un immobile di proprietā del defunto senza completare l'inventario "quanto prima", omissione di per sé, erroneamente, considerata idonea alla condanna risarcitoria per la mancata disponibilitā del bene).

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