(massima n. 1)
L'irripetibilitā dell'indebito previdenziale č subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui č parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano giā conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilitā di cui all'art. 2033 c.c.