(massima n. 1)
In materia di gestione di affari, il requisito della "absentia domini" non può configurarsi, riguardo alla Pubblica Amministrazione, nei termini di una semplice carenza di "prohibitio", ostandovi la posizione costituzionale della P.A., la cui organizzazione è coperta da riserva di legge ed il cui operato è soggetto al principio dell'evidenza pubblica, ciò che implica che le funzioni pubbliche attribuite "ex lege" a ciascun dicastero, in cui essa si articola, vengano espletate per il raggiungimento di scopi indicati nell'indirizzo politico governativo e nell'esercizio di una piena discrezionalità, nella scelta dei mezzi e degli impieghi finanziari ritenuti più opportuni per la realizzazione dei diversi interessi affidati alla sua cura. (