(massima n. 1)
In tema di desistenza volontaria del delitto, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, c.p., la volontarietā della desistenza non deve essere intesa come spontaneitā, per cui la desistenza non č esclusa dalla valutazione degli svantaggi che deriverebbero dal proseguimento dell'azione criminosa, sempre che la decisione di interromperla non risulti necessaria. Ed invero, la ragione della previsione normativa della disciplina particolare della desistenza volontaria non risiede nella resipiscenza dell'agente, bensė nella sua ridotta capacitā criminosa. La Corte ha ritenuto configurabile la desistenza volontaria nella condotta di due rapinatori di una banca che, una volta appresa la circostanza che la chiave della cassaforte era detenuta dal solo direttore il quale non era presente nei locali, si erano allontanati interrompendo l'azione criminosa).