(massima n. 1)
In tema di liquidazione generale dei beni della persona giuridica, cui è applicabile — in virtù del richiamo contenuto nell'art. 16 disp. att. c.c. — la disciplina dettata dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa (in particolare gli artt. 209 e 212 1. fall.), non ricade nell'accertamento del passivo (non attenendo nè all'accertamento del credito nè all'accertamento delle relative cause di prelazione), ma nella successiva fase di ripartizione dell'attivo, la questione relativa alla determinazione della misura in cui il ricavato della vendita può essere imputato al bene oggetto di prelazione ipotecaria, allorché lo stesso sia stato venduto insieme ad un altro bene.