(massima n. 1)
In caso di fideiussione prestata da una pluralitą di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilitą di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietą tra pił fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, č necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietą tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.