(massima n. 2)
In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. č volta a tutelare la vita e l'incolumitā fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontā del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica.