(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. č necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva.