(massima n. 1)
La circostanza attenuante comune del lucro di speciale di cui all'art. 62, n. 4, c.p. é applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed é compatibile con la fattispecie dello spaccio di lieve entitā prevista dall'art. 73, 5š comma, D.P.R. n. 309/1990 in quanto si tratta di due fattispecie focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti.