(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non č sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettivitā.