(massima n. 1)
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantitą, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, č necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale č sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.