(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale č necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive.