(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo trasmissioni televisive, il concessionario (pubblico o privato) risponde, ai sensi dell'art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, per l'omesso controllo e vigilanza sul contenuto dei programmi, salvo che abbia conferito delega espressa, univoca e certa a persona tecnicamente idonea e dotata dei poteri decisionali e tecnici per svolgere le funzioni di controllo e di vigilanza, fermo restando l'obbligo di controllare e vigilare il corretto esercizio di tale delega.