(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato, il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe č elemento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravitā del fatto - dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontā dell'agente - e non esaurisce l'ambito dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto nell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 56 cod. pen.