(massima n. 1)
In tema di calunnia, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed č scriminata dall'art. 51 cod. pen., la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilitą per il reato a lui ascritto, purché le false accuse non eccedano i limiti della utilitą ed essenzialitą, nel senso della assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti in contestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazione accusatoria mendace.