(massima n. 1)
Il c.d. "falso innocuo" č configurabile nelle sole ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico, che qui interessa) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuitā essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.