(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitā della clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., non č necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che disponga dei mezzi necessari a sollecitare gli interventi strumentali all'impedimento dell'evento dannoso