(massima n. 1)
In tema di locazione d'immobili adibiti ad uso di locazione, l'art. 1 bis della legge n. 61 del 1989 (la cui disposizione, nel convertire con modifiche il D.L. n. 551 del 1988, ha disposto che, per i comuni ad alta tensione abitativa, l'esecuzione degli sfratti per finita locazione č sospesa fino al 30 aprile 1989 e che, durante il periodo di sospensione dell'esecuzione, il conduttore č tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 c.c., una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, maggiorato del venti per cento) va interpretato (anche alla luce della sentenza costituzionale n. 482 del 2000) nel senso che tale maggiorazione esclude eventuali, ulteriori pretese pecuniarie del locatore, ai sensi del menzionato art. 1591 c.c., limitatamente al periodo di sospensione dell'esecuzione, ferma restando, al di fuori di tale ambito temporale, l'applicabilitā delle regole ordinarie dettate dalla citata norma del codice civile.