(massima n. 1)
Alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attivitą di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di "prorogatio"; l'eventuale nomina dei liquidatori da parte dell'Autoritą giudiziaria, non indispensabile ma comunque non vietata, comporta peraltro che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l'ente in vece e luogo degli amministratori prorogati.