(massima n. 1)
La surrogazione dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare, presuppone, in primo luogo, l'effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione, e in ogni caso postula che l'indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso in cui i familiari di un soggetto deceduto a causa di un incidente sciistico erano stati integralmente risarciti, a seguito di transazione, dall'assicuratore del soggetto responsabile, aveva escluso che potesse operare la surrogazione in favore di un ente previdenziale straniero che aveva successivamente erogato prestazioni assistenziali in loro favore, in considerazione della diversitą di queste ultime rispetto al credito risarcitorio, peraltro gią estinto all'epoca del loro versamento).