(massima n. 1)
Affinchč l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennitą, non č richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma č sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontą di non osservarlo.