(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 28 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede la revocabilitā dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, posto che questa č una pena accessoria solo tendenzialmente perpetua, potendo essere dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 cod. pen., che non costituisce reazione sproporzionata rispetto alla oggettiva gravitā dei reati per i quali č prevista e che limita in maniera contenuta l'esercizio di alcuni diritti fondamentali della persona allo scopo di impedire occasioni di recidiva.