(massima n. 1)
L'anticipazione di cassa č assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., il che esclude che le singole rimesse individuino altrettante obbligazioni cui corrispondano diritti di credito pignorabili e, come tali, assegnabili; di contro, il pignoramento e l'assegnazione devono attingere il saldo positivo dell'anticipazione, stante l'unitarietā del rapporto, che non permette di scindere per utilitā creditorie distinte i prelievi, le rimesse e i diritti di erogazione, corrispondenti, questi ultimi ad affidamenti.